(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
               Regione Lazio n. 10 del 14 marzo 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Modifiche alla legge regionale n. 25 novembre 1976, n. 58 
«Istituzione  della  Consulta  femminile  regionale»   e   successive
                              modifiche 
 
    1. Alla legge regionale  58/1976  e  successive  modifiche,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) il titolo e' sostituito  dal  seguente:  «Istituzione  della
Consulta femminile regionale per le pari opportunita'»; 
      b) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 1 (Istituzione della Consulta femminile  regionale  per
le pari opportunita'). - 1. La  Regione,  nell'ambito  delle  proprie
attribuzioni, in applicazione dei principi di cui agli articoli 3, 37
e 51 della Costituzione, nonche' degli articoli  6  e  73  del  Nuovo
Statuto  della  Regione  Lazio,  istituisce  la  Consulta   femminile
regionale per le pari opportunita', di seguito denominata Consulta.»; 
      c) al primo  comma  dell'art.  3  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
        1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge
attinenti alle materie di cui  alla  presente  legge,  nonche'  sugli
strumenti di programmazione generale e di settore della  Regione.  Il
parere obbligatorio deve essere espresso entro il  termine  di  venti
giorni dalla ricezione del testo della proposta di legge. In caso  di
mancata emissione del parere entro il  termine  indicato,  questo  e'
considerato a tutti gli effetti positivo;»; 
        2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b) propone agli organi consiliari iniziative da  sottopone
al  Parlamento,  dirette  a  tutelare  i  diritti  della  donna  e  a
promuovere le pari opportunita';»; 
        3) alla lettera d),  le  parole:  «Consulte  femminili»  sono
sostituite dalle seguenti: «organismi di pari opportunita'»; 
        4) alla lettera f) le parole: «ed incontri»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, incontri ed iniziative congiunte»; 
        5) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
          «f-bis) promuove l'istituzione di un organismo di  raccordo
tra le Presidenti degli organismi regionali di pari opportunita';»; 
        6) dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente: 
          «f-ter) promuove e cura  sul  sito  istituzionale,  con  il
supporto della LAit S.p.A., senza alcun aggravio di costi,  la  banca
dati dei talenti femminili che si sono  contraddistinti  nei  diversi
ambiti;»; 
      d) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: 
        «Art. 3-bis (Durata in carica). - 1.  La  Consulta  resta  in
carica quattro  anni.  La  Consulta  svolge  attivita'  di  ordinaria
amministrazione fino alla data di insediamento della nuova  Consulta,
da costituirsi entro il termine  di  novanta  giorni  dalla  data  di
decadenza della precedente.»; 
      e) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche: 
        1)  al  primo  comma,  le  parole:  «l'emancipazione   e   la
liberazione della donna» sono sostituite dalle seguenti: «il percorso
di  crescita  della  donna  attraverso   la   sua   emancipazione   e
liberazione;»; 
        2) al quarto comma, le parole: «La partecipazione alle sedute
della Consulta e' gratuita.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Alle
componenti della Consulta che,  autorizzate  dalla  presidente  della
Consulta stessa, partecipano alle  iniziative  istituzionali  proprie
della Consulta, e' corrisposto il trattamento economico  di  missione
previsto per i dipendenti regionali appartenenti alla categoria  «D»,
comprensivo del  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e
debitamente documentate, nel  rispetto  della  normativa  vigente  e,
comunque, nei limiti del budget annualmente assegnato.»; 
      f) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis (Organi). - 1. Gli organi della Consulta sono: 
          a) l'assemblea; 
          b) la presidente; 
          c) le due vice-presidenti; 
          d) la tesoriera; 
          e) l'esecutivo; 
          f) il comitato delle garanti.»; 
      g) dopo l'art. 4-bis e' inserito il seguente: 
        «4-ter  (Assemblea).  -  1.  L'assemblea  della  Consulta  e'
composta dai componenti effettivi e supplenti degli organismi di  cui
all'art. 4. Ne fanno altresi' parte le  consigliere  regionali  e  la
consigliera di parita' regionale. 
        2 . Tutti hanno diritto di parola, mentre il diritto di  voto
e' riservato ai soli componenti effettivi della Consulta, o, in  loro
assenza, ai rispettivi componenti supplenti. 
        3. L'assemblea resta in funzione fino alla data di  decadenza
della Consulta. 
        4.  L'assemblea  e'  presieduta,  fino  alla  elezione  delle
componenti dell'ufficio di  presidenza,  dalla  componente  effettiva
piu' anziana. 
        5. Le sedute dell'assemblea sono valide quando siano presenti
la meta' piu' uno degli organismi in prima convocazione, ed un  terzo
degli stessi in seconda convocazione. 
        6. Le sedute dell'assemblea il cui ordine del giorno  preveda
l'elezione degli organi o modifiche al regolamento di cui all'art. 10
sono valide quando siano presenti i  due  terzi  degli  organismi  in
prima convocazione, e la meta'  piu'  uno  degli  stessi  in  seconda
convocazione. Dopo la seconda convocazione e' richiesta  la  presenza
del 40 per cento delle componenti.»; 
      h) dopo l'art. 4-ter e' inserito il seguente: 
        «4-quarter (Votazioni). - 1. In assemblea ogni rappresentante
ha diritto ad  un  voto.  Nessuna  rappresentante  puo'  delegare  il
proprio voto ad un altro organismo. 
        2.  Per  l'adozione  delle  decisioni  che   non   comportino
l'elezione degli organi o le modifiche al regolamento,  e'  richiesta
la maggioranza dei voti delle  presenti  che  si  esprimono  in  modo
palese. 
        3.  Per  l'elezione  della   presidente   e'   richiesta   la
maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti. 
        4. Per l'elezione delle due vice-presidenti, della  tesoriera
e del comitato delle garanti, e' richiesta la  maggioranza  dei  voti
delle presenti. 
        5.   Per   l'elezione    della    presidente,    delle    due
vice-presidenti, della tesoriera e del  comitato  delle  garanti,  si
procede con votazione a scrutinio segreto. 
        6. Per l'elezione della presidente, delle due vice-presidenti
congiuntamente e della tesoriera, si procede a votazioni  separate  e
successive. Per l'elezione del comitato delle garanti si  procede  ad
un'unica votazione. 
        7. L'assemblea accetta di porre in votazione  le  candidature
alle  funzioni  di  presidente,  vice-presidenti  e  tesoriera  delle
persone che: 
          a)  siano  componenti  effettivi  della  Consulta,  purche'
l'organismo di appartenenza non sia gia'  rappresentato  negli  altri
organi della Consulta; 
          b)  negli  anni  immediatamente  precedenti,  non   abbiano
ricoperto per piu' di due volte consecutive l'incarico per  il  quale
si candidano. 
        8. L'assemblea accetta di porre in votazione  le  candidature
alla funzione di garante, delle persone che: 
          a)  siano  componenti  supplenti  della  Consulta,  purche'
l'organismo di appartenenza non sia gia'  rappresentato  negli  altri
organi della Consulta; 
          b)  negli  anni  immediatamente  precedenti   non   abbiano
ricoperto per piu' di due volte consecutive l'incarico per  il  quale
si candidano. 
        9. Per l'adozione  delle  modifiche  al  regolamento  di  cui
all'art. 10 e' richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti  delle
presenti, che si esprimono in modo palese.»; 
      i) dopo l'art. 4-quater e' inserito il seguente: 
        «4-quinquies (Ufficio  di  presidenza).  -  1.  L'ufficio  di
presidenza, composto da una presidente  che  ne  eresponsabile  e  da
due vicepresidenti, e' rappresentativo dell'intera assemblea. 
    2. L'ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta al  mese.
Le componenti dell'ufficio di presidenza durano in carica due anni  e
possono   essere   confermate   per   un   solo   ulteriore   mandato
consecutivo.»; 
      l) dopo l'art. 4-quinquies e' inserito il seguente: 
        «4-sexies (Esecutivo). - 1. L'esecutivo e' composto da: 
          a) la presidente e le due vice-presidenti; 
          b) la tesoriera; 
          c) le coordinatrici dei gruppi di lavoro. 
    2.   Gli   organismi   cui   appartengono   la   presidente,   le
vicepresidenti e la tesoriera, non hanno  diritto  ad  una  ulteriore
rappresentanza in esecutivo. 
    3. Le sedute dell'esecutivo sono valide quando siano presenti  la
maggioranza delle  componenti.  Per  l'adozione  delle  decisioni  e'
richiesto  il  voto  favorevole,  espresso  in  modo  palese,   della
maggioranza delle presenti.»; 
      m) dopo l'art. 4-sexies e' inserito il seguente: 
        «4-septies (Comitato delle garanti). - 1. Il  comitato  delle
garanti  e'  composto  da  tre  persone,  scelte  tra  le  componenti
supplenti  della  Consulta  ed  appartenenti  alle  diverse   realta'
presenti nella medesima. 
    2. Le componenti del comitato delle garanti durano in carica  due
anni e possono  essere  confermate  per  un  solo  ulteriore  mandato
consecutivo.»; 
      n) dopo l'art. 4-septies e' inserito il seguente: 
        «4-octies (Tesoriera). - 1. La tesoriera, di concerto con  la
presidente, nel rispetto dei termini previsti per il  bilancio  della
Regione, predispone il bilancio preventivo e  consuntivo  e,  sentito
l'esecutivo, li sottopone all'approvazione dell'assemblea. 
    2. La tesoriera dura in carica due anni e puo' essere  confermata
per un solo ulteriore mandato consecutivo.»; 
      o) al primo  comma  dell'art.  5,  le  parole:  «attraverso  la
propria rappresentante, effettiva o supplente.» sono sostituite dalle
seguenti: «dell' assemblea senza giustificati motivi.»; 
      p) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
        1) al secondo comma, dopo le parole: «consiliare  competente»
sono inserite le seguenti: «in materia di pari opportunita'»; 
        2) al terzo comma,  le  parole:  «fino  alla  scadenza  della
legislature» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  alla  data  di
decadenza della Consulta»; 
        3) al quarto comma, le parole: «della Giunta» sono sostituite
dalle seguenti: «del Consiglio»; 
        4) al sesto comma, le parole da: «a rotazione» fino a: «della
presente legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'ufficio  di
presidenza»; 
      q) all'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: 
        1) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  «La  Regione
chiede il parere preventivo  ed  obbligatorio  della  Consulta  sulle
proposte di legge e di deliberazione  concernenti  le  condizioni  di
pari opportunita' ed i finanziamenti  destinati  all'attivita'  della
Consulta medesima.»; 
        2) al terzo comma, le parole da: «che deve riportare» fino a: 
          «minoranza» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'ufficio
di presidenza, sentito l'esecutivo»; 
      r) al primo comma dell'art.  8,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «tenendo conto delle specifiche esigenze  funzionali
ed organizzative della stessa.»; 
      s) l'art. 9 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 9. (Disposizioni finanziarie). - 1. Ai fini dell'attuazione
della presente legge, nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio regionale per l'esercizio finanziario  2009,  e'  istituito,
nell'ambito  dell'UPB  R11,  il  capitolo   denominato   «Spese   per
l'attivita'  della  Consulta  femminile   regionale   per   le   pari
opportunita'», alla cui  copertura  si  provvede  mediante  legge  di
bilancio. 
    2. Il capitolo R11503 assume  la  seguente  nuova  denominazione:
''Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti  o  da
privati  a  favore  del  Consiglio  regionale:   convegni,   indagini
conoscitive, studi e ricerche e spesa per il funzionamento e  per  il
finanziamento  delle  iniziative  del  Comitato  regionale   per   le
comunicazioni.''»; 
      t) l'art. 11 e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 11 (Disposizione transitoria). -  1.  L'art.  3-bis  si
applica  a  decorrere  dalla  data  di   costituzione   della   nuova
Consulta.».